Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
della legge regionale che disciplina le modalità di elezione del Presidente della Regione e degli assessori, di cui al secondo comma dell'articolo 15
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Regione »; b) all'articolo 3, primo comma, all'alinea, le parole: « dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « della Repubblica »; c) all'articolo 15
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seguenti: « Presidente della Regione »; b) all'articolo 2, primo comma, all'alinea, le parole: « dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « della
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2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, come sostituito dal comma 1 del
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3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano
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3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano
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modificato dal comma 1 del presente articolo, nella provincia di Trento il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto
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speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi
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sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »; b) all'articolo 4 primo comma, all'alinea, le parole: « ordinamento giuridico dello Stato
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della presente legge costituzionale non sia stata approvata la legge prevista dal citato articolo 9, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana
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modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del
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della Provincia »; c) all'articolo 4, primo comma, all'alinea, le parole: « dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « della Repubblica »; d
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2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dal comma 1 del
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, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »; b) all'articolo 3, primo comma, le parole: « in base ai princìpi fissati dalla Costituente
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3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale di